DIRETTIVA CANTIERI
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
D.lgs. 81/08 ex D.lgs. 494/96
Ore 120
Il settore delle costruzioni costituisce, a tutt'oggi, la principale fonte di rischi per i lavoratori e il settore principale dal quale provengono denunce di malattia professionale.
E', infatti, un comparto lavorativo nel quale la valutazione dei rischi si presenta quanto mai articolata. La stessa complessa strutturazione delle svariate attività lavorative che si svolgono in un cantiere espone i lavoratori ad una molteplice variabilità di rischi, dovuti appunto al succedersi di operazioni diversificate, soprattutto quando in un cantiere operano più ditte.
Le normative che hanno disciplinato il settore delle costruzioni sono molteplici. Già nel 1956 il D.P.R. 7 gennaio n. 164 riguardante "norme per la prevenzione degli infortuni nel settore delle costruzioni" cercò di porre in risalto le procedure di sicurezza e le modalità operative da seguire per tutelare i lavoratori.
Arriviamo, dopo un gran fiorire di normative, al D.Lgs 494/96, corretto successivamente dal D.Lgs 528/99, oggi sostituite dal D.lgs. 81/08. Si devono, però, tenere in considerazione i rischi insiti nelle lavorazioni di ogni singola Azienda, devono essere portati a conoscenza sia agli "Organi di Controllo", in corso di eventuali ispezioni, che al "coordinatore per l'esecuzione dei lavori".
Infatti in caso di presenza, nell'area di cantiere, di più imprese o di presenza di estranei, dovrà essere effettuata una verifica onde accertare la compatibilità delle stesse lavorazioni, ai fini della sicurezza dei lavoratori. Solo in assenza di rischi per i lavoratori l'attività potrà essere eseguita contemporaneamente secondo il programma stabilito.
I problemi di interferenza debbono essere risolti con l'adozione delle necessarie, ulteriori misure di sicurezza oppure con il differimento, in altra epoca delle lavorazioni compatibili.
Soltanto dopo aver provveduto a ciò, potrà essere possibile proseguire le lavorazioni.
I fattori di rischio ai quali sono esposti i lavoratori del settore edile sono soprattutto rappresentati dagli eventi infortunistici (cadute dall'alto, traumatismi, folgorazioni, investimento, proiezione di materiale tipo calce o altro). Questi sono infatti presenti in ogni momento dell'attività lavorativa, dall'inizio fino a completamento dell'opera.
Altri rischi, tipici dei cantieri e abitualmente presenti, sono caratterizzati da polveri, rumore e vibrazioni, movimentazione dei carichi, dermatite irritativa da contatto (da polveri).
A questi devono poi essere aggiunti altri fattori di lesività legati a tipologie lavorative tipiche: si pensi ad esempio alla saldatura, a lavorazioni comportanti esposizioni ad amianto, all'esposizione a solventi, all'esposizione a campi elettromagnetici, all'utilizzo di attrezzature di carpenteria.
Ecco perché in questo panorama così complesso e diversificato le misure di tutela dovranno riguardare più aspetti: l'organizzazione del lavoro, la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature in genere, la sicurezza degli impianti elettrici e la conformità della messa a terra, l'adeguatezza dei dispositivi di protezione individuali, le visite mediche preventive e periodiche, la formazione e l'informazione periodica, il controllo dei fattori legati alla penosità del lavoro.
Il controllo di tutte queste variabili, anche se non potrà annullare del tutto i rischi presenti, permetterà però di ridurre al minimo il cosiddetto "rischio residuo", quello cioè legato a fattori difficilmente prevedibili e all'errore umano.
Piano dl corso
- Generalità sulla direttiva cantieri
- Gli obblighi del committente
- Il piano di sicurezza e coordinamento
- I principali dispositivi di protezione individuale in edilizia
- Le principali opere provvisionali in edilizia
- Il piano operativo di sicurezza
Il corso comprende:
- 1) dispense
- 2) test a risposta multipla
- 3) attestato di partecipazione